Feg
FEG Doppio Testo
Feg
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria.
Il ruolo di Anpal
Anpal è responsabile della gestione e certificazione dei contributi Feg. Svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e cooperazione con le amministrazioni regionali e provinciali.
Obiettivi risorse a chi è rivolto
Obiettivi e risorse
Promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.
Tali eventi possono essere ad esempio provocati da:
- globalizzazione
- trasformazioni dei flussi commerciali mondiali
- controversie commerciali
- crisi economiche o finanziarie
- passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2
- digitalizzazione o automazione.
A chi è rivolto
LAVORATORI DIPENDENTI
indipendentemente dal tipo e durata del loro rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale), il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi.
LAVORATORI AUTONOMI
che impiegano meno di 10 lavoratori - la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi.
Attività FEG 1
Misure
Il Feg può finanziare misure personalizzate di politica attiva per il lavoro, coprendo fino al 60% dei costi.

Formazione
e assistenza per la ricerca del lavoro, riqualificazione, certificazione delle competenze, orientamento, servizi di consulenza e tutoraggio.

Creazione d'impresa
promozione dell'imprenditorialità e assistenza al lavoro autonomo, creazione e rilevamento di imprese e attività di cooperazione.

Sostegno
dei disoccupati svantaggiati attraverso misure speciali come l’indennità per la ricerca di un lavoro (nel limite del 35% dei costi totali del pacchetto.
La procedura
La procedura
La Regione, o le Regioni, entro 12 settimane dal verificarsi degli esuberi, chiedono ad Anpal di inviare alla Commissione europea la domanda di contributo Feg. Contatto: divisione4@anpal.gov.it
Step 1
Anpal inoltra la domanda alla Commissione europea
Step 2
Entro 2 settimane dalla ricezione della domanda la Commissione europea richiede eventuali informazioni integrative
Step 3
In caso di valutazione positiva, la Commissione europea propone all'Autorità di bilancio Ue l'approvazione del finanziamento
Step 4
Entro 1 mese l’autorità di bilancio Ue adotta la decisione per la concessione del contributo finanziario
Step 5
Le misure approvate dalla Ce devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla loro data d'inizio, a condizione che tra quest'ultima data e la data della domanda non siano trascorsi più di 3 mesi
Casi particolari
Casi particolari
1
Nel caso di mercati del lavoro di piccole dimensioni, le richieste possono essere presentate anche se le precedenti condizioni non sono interamente soddisfatte.
2
Una richiesta di contributo che coinvolga Pmi ubicate in una regione può riguardare, a titolo eccezionale, Pmi operanti in settori economici diversi.
3
Possono benificiare del Feg i Neet in numero pari a quello dei lavoratori in esubero coinvolti, a condizione che almeno una parte degli esuberi sia ubicata nelle regioni coinvolte nell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile.
4 casi particolari
Video Feg
Guarda il video sull'intervento Feg Whirpool
Norme di riferimento - TITOLO
Norme di riferimento
accordion NORMATIVA
Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il Regolamento (Ce) n. 1927/2006, (testo consolidato con le modifiche introdotte dal Regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 e dalla Rettifica pubblicata Gu L 330 del 3.12.2016, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2 e modifica il Regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (Ce) relativi a settori statistici specifici.
Regolamento (Ue) n. 31/2011 della Commissione del 17 gennaio 2011 che modifica il Regolamento (Ce) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (Nuts).
Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che modifica il Regolamento (Ce) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Versione consolidata del Regolamento (Ce) n. 1927/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 546/2009.
Versione consolidata del Regolamento (Ce) n. 1927/2006 → Apre nuova finestra