Accesso civico semplice
Accesso civico semplice
11 aprile 2017
Con l'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, il cittadino ha il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto.
Procedimento
La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione ed è gratuita. Deve essere inoltrata mediante l'invio di una comunicazione email all'indirizzo: AccessocivicoAnpal@anpal.gov.it e previa compilazione dell'apposito modulo informatico di richiesta di accesso civico. Nella compilazione del form online, sarà cura dell'interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.
Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia - o in mancanza del Dirigente, il Direttore Generale - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del dato omesso e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede nei termini sopra specificati.
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