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Albi informatici

Anpal mette a disposizione due albi informatici per la consultazione di informazioni utili sulle agenzie autorizzate e accreditate a svolgere servizi e misure di politica attiva del lavoro: l’Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e l’Albo delle agenzie per il lavoro.

Cosa sono

Gli Albi informatici sono dei registri elettronici in cui sono presenti tutte le informazioni utili sulle agenzie autorizzate e accreditate a svolgere servizi e misure di politica attiva del lavoro.

Contenuto Albo nazionale e albo delle agenzie per il lavoro

Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

Raccoglie i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale a svolgere servizi e misure di politica attiva del lavoro.

È composto da tre sezioni:

1. la prima comprende le agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione, inclusa la fondazione dei consulenti del lavoro (art. 6, comma 2 del decreto legislativo 276/2003) e iscritti all'Albo delle agenzie per il lavoro. Non comprende i soggetti autorizzati all'intermediazione in base al regime particolare dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 276/2003 (quali, ad esempio, scuole, università, comuni, siti internet, ecc.);

2. la seconda sezione comprende i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province autonome, secondo i rispettivi sistemi;

3. la terza sezione comprende le agenzie iscritte all'Albo delle agenzie per il lavoro che operano in regioni che non hanno ancora istituito un proprio regime di accreditamento (art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015).

Vai all’albo nazionale

Albo delle agenzie per il lavoro

All’interno dell’Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro vi è l’Albo delle agenzie per il lavoro, che comprende gli enti autorizzati dall'ANPAL a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro.

È suddiviso in cinque sezioni, in base alla tipologia di servizio offerto:

1. somministrazione di lavoro di tipo “generalista” (queste agenzie rientrano anche nella terza, quarta e quinta categoria perché svolgono molteplici attività);
2. somministrazione di lavoro di tipo “specialista”;
3. intermediazione, cioè attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro;
4. ricerca e selezione del personale;
5. supporto alla ricollocazione professionale.

Trova l’Agenzia più vicina a te nella pagina Cerca sportello 

oppure consulta l’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro

Destinatari + 2

Soggetti accreditati

I soggetti accreditati dalle Regioni e Province Autonome non devono richiedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, le Regioni che hanno rilasciato loro l’accreditamento secondo i propri sistemi regionali procederanno d’ufficio a comunicare gli elenchi dei soggetti accreditati per popolare la sezione seconda dell’Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

I soggetti accreditati a livello regionale e nazionale e iscritti all'Albo (art. 12, comma 3, del decreto legislativo 150/2015) possono accedere alla politica attiva nazionale dell'assegno di ricollocazione, a seguito della manifestazione di interesse.

Se sei un’agenzia per il lavoro autorizzata e iscritta alle sezioni prima e terza dell’Albo delle agenzie per il lavoro

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Contatti

Contatti

alboinformaticoagenzie@anpal.gov.it
albo.informaticoagenzie@pec.anpal.gov.it
Tel: 06 4683 5437
L'ufficio riceve su appuntamento:
lunedì ore 10:30 – 11:30
mercoledì ore 10:30 – 11:30

Albi professionali delle persone non vedenti

Albi professionali delle persone non vedenti

Dal 24 luglio 2018 ANPAL ha sostituito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella gestione degli Albi professionali delle persone non vedenti di seguito elencati e per quanto riguarda i compiti di certificazione relativi.

Accordion Albo professionale nazionale

Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti

Le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista, venivano iscritte nell'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, istituito con la Legge 14 luglio 1957, n. 594, articolato a livello regionale, per l'avviamento al lavoro. Con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151, nell'ottica di semplificazione del procedimento per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, l'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti è stato soppresso. Pertanto, con decorrenza 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del suddetto decreto, per l'avviamento al lavoro, le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista, si iscrivono nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6 Legge 29 marzo 1985, n. 113).

Legge 14 luglio 1957, n. 594 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151
Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

I privi della vista in possesso del titolo di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito, si iscrivono all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della Legge 21 luglio 1961, n. 686.

Legge 21 luglio 1961, n. 686
Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Le persone non vedenti abilitate all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione si iscrivono all'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, istituito dall'articolo 2 della Legge 11 gennaio 1994, n. 29, presso ANPAL, articolato a livello regionale. Le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo sono indicate nel Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1994, n. 775.

Legge 11 gennaio 1994, n. 29, Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1994, n. 775
Faq